IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl.; Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 25 ottobre 1982, n. 16-78/Legisl. Visto il decreto del presidente della giunta provinciale 31 ottobre 1983, n. 14-96/Legisl; Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 9386 dd. 11 settembre 1987; Decreta: Con decorrenza 1 ottobre 1987, l'art. 27 del regolamento per l'uso degli automezzi per viaggi di servizio nell'interesse della provincia, emanato con decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148/Legisl. e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente articolo: "Art. 27. - Per l'uso di automezzi e motomezzi di cui sopra viene accordata un'indennita' chilometrica comprensiva di ogni spesa di acquisto, manutenzione, tasse, esercizio delle macchine (benzina, olio, ecc.) nelle seguenti misure: a) per le automobili fino a 800 cc.: L. 275/km; b) per le automobili da 801 cc. fino a 1200 cc.: L. 360/km; c) per le automobili oltre i 1200 cc.: L. 430/km; d) per i motocicli e motoscooters fino a 125 cc.: L. 135/km; e) per i motocicli e motoscooters oltre i 125 cc.: L. 155/km". Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. ANGELI Registrato alla Corte dei conti addi' 15 ottobre 1987 Registro n. 51, foglio n. 131.